créa

culturacustoza_Associazione Culturale e di Promozione Sociale.

 
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Statuto

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Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione Culturale e di Promozione Sociale denominata Créa. L' Associazione è apartitica e apolitica con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo I capo III, articolo 36 e seguenti del codice civile e della legge 383/2000, nonché dal presente statuto. L' Associazione ha sede legale in Custoza di Sommacampagna (VR).

Art. 2 - Finalità

L' Associazione ha carattere autonomo, pluralista, democratico, volontario e ha lo scopo di promuovere attività culturali con particolare attenzione al patrimonio storico, artistico e della tradizione popolare per la valorizzazione della persona e la crescita culturale, civile e turistica del territorio veneto e del suo ambiente.

L' Associazione ha per finalità:

  • la promozione della cultura nelle sue varie espressioni
  • la progettazione e l' organizzazione di iniziative legate alla storia e alle tradizioni del territorio
  • la progettazione e l' organizzazione di iniziative dirette alla valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico, architettonico,
  • la progettazione e l' organizzazione di iniziative dirette alla valorizzazione del patrimonio culturale e sociale
  • la promozione di incontri e la costruzione di relazioni con associazioni, istituzioni, enti e scuole
  • lo sviluppo di competenze e di professionalità all' interno della Comunità con particolare attenzione alla fascia giovanile.

    Art. 3 - Attività

    Le finalità elencate nel precedente articolo verranno conseguite con l' organizzazione di:

  • spettacoli dal vivo (danza, musica, opera lirica, prosa, ecc..)
  • rassegne cinematografiche e audiovisive
  • mostre, esposizioni e laboratori
  • incontri, corsi, workshop, masterclass, conferenze e altre attività similari, con la produzione di pubblicazioni di materiale audiovisivo e filmico, l' organizzazione e la gestione di:
  • sportelli informatici
  • visite guidate, viaggi di studio e formazione, soggiorni
  • strutture di accoglienza e ospitalità

    Per perseguire le attività, atte al raggiungimento delle finalità sociali l' Associazione potrà ricorrere anche ad iniziative a carattere commerciale, o di altra natura ritenuta utile previa apposita delibera dell'Assemblea dei soci.

    Art. 4 - Soci

    L' Associazione è costituita da:
  • soci ordinari: coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali, si impegnano a perseguire gli scopi previsti dal presente statuto e a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. L' ammissione dei soci ordinari è deliberata nel primo Consiglio Direttivo utile su domanda scritta del richiedente. Contro l' eventuale rifiuto è ammesso appello entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.
  • soci onorari: coloro a cui viene riconosciuto un contribuito determinante, per la loro opera e il loro sostegno ideale/economico, alla crescita dell' Associazione. Il riconoscimento a socio onorario è deliberato dall' Assemblea dei Soci su proposta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo.

    Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

    Hanno diritto di voto i soci maggiorenni. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza in base alle disposizioni di legge vigenti ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell' Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire adottando provvedimenti di richiamo, diffida, espulsione dall' Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.

    Art. 6 - Risorse economiche

    L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci, nonché da altri contributi versati in occasione di particolari attività;
  • contributi, donazioni, eredità e legati, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti pubblici o privati, i cui scopi non siano in contrasto con le finalità sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;
  • contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali o istituti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell' ambito dei fini statutari;
  • iniziative promosse dall' Associazione;
  • bandi pubblici e privati a cui l' Associazione partecipa;
  • diritti d' autore su opere e brevetti progettati e/o realizzati dall' Associazione.

    I fondi dell'Associazione potranno essere investiti in qualsiasi attività che non sia in contrasto con le finalità dell' Associazione. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il presente Statuto e con le legislazioni vigenti potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. L'eventuale attivo di bilancio deve essere destinato allo svolgimento delle attività sociali, nonché a quelle a esse direttamente connesse. E' vietata la redistribuzione anche indiretta fra i soci degli utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell' Associazione, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

    Art. 7 - Bilancio

    L' anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio Preventivo che deve essere approvato dall' Assemblea ordinaria entro la fine dell' anno precedente all' esercizio in corso e il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell' anno successivo. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell' Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

    Art. 8 - Organi

    Organi dell' Associazione sono:
  • Assemblea dei Soci
  • Consiglio Direttivo
  • Preidente
  • Collegio dei Revisori
  • Collegio dei Probiviri

    Art. 9 - Assemblea dei Soci

    L' Assemblea è organo sovrano dell' Associazione che ne assicura la corretta gestione ed è composta da tutti i soci. L' Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione, la validità e le deliberazioni delle Assemblee sono stabilite sulla base dei soci aventi diritto al voto La convocazione va fatta a tutti i soci con avviso pubblico affisso all' albo della sede e con comunicazione inviata agli associati, almeno 15 giorni prima della data dell' assemblea. In caso di urgenza di assemblea straordinaria il predetto avviso può ridursi a 24 ore. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la sede, la data e l' ora della riunione. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto su apposito registro dal Segretario o da un componente dell'Assemblea facente la medesima funzione, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è conservato presso la sede amministrativa. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all' albo della sede del relativo verbale. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

    9.1 Assemblea Ordinaria dei Soci

    I compiti dell' Assemblea ordinaria sono eleggere il Consiglio Direttivo, eleggere il Collegio dei Revisori, eleggere il Collegio dei Probiviri, approvare il programma di attività annuale e i documenti di Bilancio Preventivo e Bilancio Consuntivo, approvare gli eventuali regolamenti. L' Assemblea è convocata almeno due volte l' anno. L' Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti. In entrambi i casi le delibere sono valide se votate dalla metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

    9.2 Assemblea Straordinaria dei Soci

    I compiti dell' assemblea straordinaria sono: - deliberare modifiche e integrazioni delle attività programmate e attribuire il riconoscimento di socio onorario: viene convocata su proposta del Consiglio Direttivo o di 1/3 dei soci. L' Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualsiasi sia il numero dei presenti. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti; - approvare modifiche dello Statuto: viene convocata su proposta del Consiglio Direttivo o di 2/3 dei soci. L' Assemblea è valida con la presenza di almeno 2/3 dei soci. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti; - revocare il Consiglio Direttivo: viene convocata su proposta di 3/4 dei soci. L' Assemblea è valida con la presenza di almeno 3/4 dei soci. La delibera è approvata a maggioranza dei presenti; - deliberare lo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del patrimonio: viene convocata su proposta del Consiglio Direttivo o di 3/4 dei Soci. L' Assemblea è valida con la presenza di almeno 3/4 dei soci. La delibera è approvata col voto favorevole di æ dei Soci

    Art. 10 - Consiglio Direttivo

    Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall' Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno quattro membri. I membri del Consigli Direttivo svolgono attività gratuita e durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo è l' organo esecutivo dell' Associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: - elegge il Presidente e il Vice-presidente; - nomina il Segretario che potrà essere scelto anche tra gli associati. Il segretario ha il compito di redigere il verbale delle Assemblee e dei Consigli Direttivi ai quali partecipa. Cura inoltre la gestione degli atti amministrativi della Associazione - predispone gli atti da sottoporre all' Assemblea; - pianifica le attività dell' Associazione e formalizza le proposte; - definisce i regolamenti per la gestione dell' Associazione; - elabora il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata annuale; - elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all' esercizio annuale successivo; - propone l' importo delle quote annuali in sede di bilancio preventivo Il Consiglio Direttivo può essere convocato da: - Il Presidente; - Almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo, su richiesta motivata. Le decisioni di ogni riunione sono riassunte in un verbale trascritto su apposito registro conservato presso la sede.

    Art. 11 - Presidente

    Il Presidente è il legale rappresentante dell' Associazione a tutti gli effetti. Dura in carica tre anni Convoca il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall' Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. In sua assenza è sostituito dal Vice-presidente.

    Art. 12 - Collegio dei Revisori

    Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall' Assemblea al di fuori dai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri Dura in carica tre anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

    Art. 13 - Collegio dei Probiviri

    Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall' Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

    Art. 14 - Rimborsi e collaborazioni

    Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate. Se ritenuto necessario per il raggiungimento delle finalità sociali, per l'organizzazione di singole iniziative o campagne o per fornire i servizi di cui all'art. 3. del presente statuto, previa motivata deliberazione, il Consiglio Direttivo può altresÏ avvalersi della collaborazione di esperti e consulenti, nonché dell'opera dei propri soci, attraverso contratti di collaborazione a progetto ai sensi del Decreto Lgs 276/2003 e seguenti modificazioni.

    Art. 15 - Scioglimento dell' Associazione

    Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall' Assemblea straordinaria come da art. 9.2 Il patrimonio residuo dell' Associazione deve essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l' organismo di controllo di cui all' art. 3 comma 190 della legge 23/12/96 numero 662.

    Art. 16 - Disposizioni Finali

    Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
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